A chi è rivolto
A cittadini stranieri coniugati con italiani, a cittadini stranieri residenti in Italia e ai discendenti di cittadini italiani, di antica emigrazione.
Descrizione
La cittadinanza italiana può essere ottenuta in diversi modi a cittadini stranieri coniugati con italiani e a cittadini stranieri residenti in Italia.
È possibile che i discendenti di cittadini italiani, di antica emigrazione nei Paesi soprattutto dell’America Latina, ma anche dell’Australia, del Venezuela, ecc., oltre ad essere cittadini stranieri “jure soli”, siano, per discendenza paterna, e, dopo il 1° gennaio 1948 anche materna, cittadini italiani.
I soggetti interessati, entrati in Italia con passaporto straniero, iscritti nell’anagrafe della popolazione residente secondo le vigenti disposizioni possono presentare istanza per il riconoscimento della cittadinanza al Comune di residenza.
Descrizione
La cittadinanza italiana è concessa a stranieri coniugati con italiani, a stranieri residenti in Italia e ai discendenti di italiani, dantica emigrazione.
Come fare
Per fare richiesta della cittadinanza italiana, il cittadino deve fare richiesta telematica alla prefettura della provincia dove ha la residenza. Può farlo per sé stesso oppure recandosi a un patronato che offra questo servizio.
Per i discendenti di cittadini italiani di antica emigrazione, entrati in Italia con passaporto straniero, iscritti nell’anagrafe della popolazione residente secondo le vigenti disposizioni possono presentare istanza per il riconoscimento della cittadinanza al Comune di residenza.
La domanda per il riconoscimento di cui sopra dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1) estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
2) atti di nascita; muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quella della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
3) atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
4) atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
6) certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
Questi documenti servono ad accertare che la cittadinanza italiana si sia trasmessa senza interruzione, dall’avo nato in Italia e poi emigrato, fino al richiedente il riconoscimento.
Si precisa che l’istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta legale e che i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le esposizioni vigenti in materia di bollo.
I certificati rilasciati da autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta da bollo.
Dopo aver effettuato tutti gli accertamenti previsti e verificato che il richiedente è in possesso della cittadinanza italiana, l’ufficiale di stato civile, a chiusura del procedimento, emetterà un proprio provvedimento con il quale riconosce che il cittadino è italiano ed è sempre stato tale.
Cosa serve
Per Matrimonio con Cittadino Italiano (Articolo 5 della Legge 91/92 e successive modifiche e integrazioni).
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:
- Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio
- Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
Per Residenza In Italia (Art. 9 della Legge 91/92 e successive modifiche e integrazioni)
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa:
- Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a)
- Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione (art.9, c.1, lett. b)
- Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett.c)
- Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.d)
- All’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.e) combinato disposto art.16 c.2) (*)
- Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.f)
(*) Ai sensi dell’articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all’apolide ai fini della concessione della cittadinanza.
Procedimento e istruttoria per i discendenti di cittadini italiani di antica emigrazione:
- verifica da parte la propria competenza a ricevere l’istanza: comune di residenza del dichiarante (se l’interessato risiede all’estero può presentare istanza e dichiarazioni presso l’autorità diplomatica o consolare italiana competente);
- ricevere i documenti prodotti dall’interessato necessari per comprovare la condizione del cittadino che chiede il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana
- verificare documentazione presentata e acquisita
Cosa si ottiene
Al ricevimento della cittadinanza italiana, il richiedente acquisisce tutti i diritti e doveri di un cittadino italiano.
Per i discendenti di cittadini italiani di antica emigrazione il provvedimento finale nel quale, a conclusione degli accertamenti effettuati, si attesta il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana da mantenere agli atti.
Tempi e scadenze
La cittadinanza italiana non ha scadenze.
Quanto costa
I costi della richiesta della cittadinanza sono di 250,00 euro (consultare i costi, i quali possono essere aggiornati con circolare dal Ministero dell’Interno).
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, legga i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 13/10/2024